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BARTOLO DA SASSOFERRATO, Trattato sulla tirannide, a cura di D. Razzi. Prefazione di D. Quaglioni, traduzione di A. Turrioni, Foligno, Il Formichiere, 2017, pp. 131 (?Piccola Biblioteca del Pensiero Giuridico?, 1).
Con la traduzione del De tyranno di Bartolo (scritto tra il 1355 e il '57) ha inizio una collana curata da Diego Quaglioni per la casa editrice Il Formichiere, specializzata in storia della cultura e dell'arte umbra. Bartolo era giunto nello Studium perugino sin dal 1328, si era poi addottorato a Bologna e aveva avuto diversi incarichi in varie citta, ma era tornato a Perugia nel 1342, ad occupare la cattedra di jus civile che tenne sino alla morte nel 1357. Fu quindi professore nello studio perugino nell'eta della sua prima fioritura, e il suo prestigio personale fu fondamentale nel consacrare anche il prestigio dello Studium come uno dei grandi centri europei nell'insegnamento del diritto. Come ha ricordato Ferdinando Treggiari, in Le ossa di Bartolo del 2009 (p. 116), il legame con la citta, formalizzato dalla cittadinanza ottenuta nel 1348, fu cosi stretto che Bartolo, nella sua veste di ambasciatore della citta a Pisa, presso l'imperatore Carlo IV, ottenne, accanto a molti privilegi personali, la concessione a Perugia del vicariato imperiale nelle persone dei Priori in carica secondo lo statuto. Era un riconoscimento alla civitas che si reggeva ad populum: una di quelle citta che in Italia erano ancora sfuggite alla sorte, deprecata da Bartolo nel De regimine civitatis, di cadere sotto un signore che si impadroniva del potere con la forza. La celebre distinzione che a lui dobbiamo come perno del principio di legittimita, tra tyrannus ex defectu tituli e tyrannus ex parte exercitii non era un semplice esercizio di tecnica giuridica, ma la definizione di una condizione politica che dai suoi contemporanei e sino ai nostri tempi rimane essenziale per giudicare il governo ingiusto non solo per la forma, ma soprattutto per la sostanza. Percio non poteva esserci una scelta migliore per iniziare una collana di pensiero giuridico, inteso come fondamentale aspetto del modo in cui l'umanita ha costruito, regolato e pensato la propria vita associata.
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